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Albo Mediatori Familiari

Presso il Tribunale è stato istituito, ai sensi degli artt. 12 bis e segg. del titolo II, Capo I disp. att. c.p.c., l’elenco dei elenco dei mediatori familiari.

 

Iscrizione nell’elenco dei mediatori familiari previsto dagli artt. 12 bis e segg. del titolo II, Capo I disp. att. c.p.c.

La domanda di iscrizione e la relativa documentazione comprovante i requisiti richiesti, nonché tutti i documenti necessari all’iscrizione (indicati nella domanda) vanno inviati all’indirizzo di posta elettronica del Tribunale prot.tribunale.trieste@giustiziacert.it oppure depositati presso la Segreteria della Presidenza, Palazzo di Giustizia, stanza 263, II piano, (tel. 040/7792426).

Se il numero di file che il professionista intende allegare è superiore a 5, gli stessi devono essere compressi in un’unica cartella.

La marca da bollo di euro 16,00 deve essere apposta sulla domanda e annullata dal richiedente in quanto la stessa viene inviata a mezzo pec e l’annullamento deve avvenire mediante o apposizione della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su ciascuna marca, e parte sul foglio.

Per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori è dovuta la tassa di concessione governativa di euro 168 (circolare Ministero della Giustizia di data 27 novembre 2023 – prot. 236988). Il pagamento dovrà essere effettuato c/c postale n. 8003 intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse Concessioni Governative” oppure con modalità telematica, solo dopo aver ricevuto comunicazione dell’avvenuta iscrizione nell’elenco da parte dell’Ufficio. La ricevuta del pagamento va presentata in forma cartacea presso la segreteria della Presidenza (Tribunale di Trieste, II piano – stanza 263).

Requisiti necessari per l’iscrizione all’elenco dei mediatori familiari sono:

  • avere la residenza nella circoscrizione del Tribunale di Trieste;
  • essere iscritti da almeno cinque anni ad una delle associazioni professionali dei mediatori familiari inserite nell’elenco tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico;
  • avere adeguata formazione e specifica competenza nella disciplina giuridica della famiglia nonché in materia di tutela dei minori e di violenza domestica e di genere;
  • avere una condotta morale specchiata.

Il Comitato previsto dall’articolo 12-ter disp. att. c.p.c. per decidere sull’accoglimento delle domande si riunirà con cadenza semestrale, nei mesi di giugno e dicembre e sarà possibile presentare la domanda di iscrizione entro la fine del mese precedente a quello della riunione (scadenza 10 maggio per la riunione di giugno e scadenza 10 novembre per la riunione di dicembre).

L’elenco è permanente e ogni quattro anni il Comitato provvederà alla sua revisione, eliminando coloro per i quali è venuto meno uno dei requisiti o sia sorto un impedimento all’esercizio della professione.

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