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Tribunale di Trieste - Ministero della Giustizia

Tribunale di  Trieste
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Ufficio Recupero Crediti

Piano :

Terzo

Stanza :

391

Email :

recupero.crediti.tribunale.trieste@giustizia.it

Pec :

recuperocrediti.tribunale.trieste@giustiziacert.it

Personale Amministrativo :

  • Direttore Amministrativo: dott. Marco Fazzini, Responsabile

    Piano: Terzo

    Stanza: 391

    Telefono: 040-7792438

  • dott.ssa Monica Spangaro, Tecnico di Amministrazione

    Piano: Terzo

    Stanza: 391

    Telefono: 040-7792438

  • dott.ssa Cristina Verginella, Funzionario Giudiziario

    Piano: terzo

    Stanza: 391

    Telefono: 0407792438

  • dott.ssa Elena Passalacqua, Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo

    Piano: terzo

    Stanza: 391

    Telefono: 0407792438

  • dott. Flavio Romeo, Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo

    Piano: terzo

    Telefono: 0407792438

  • Elisabetta Fragiacomo, Assistente giudiziario

    Piano: terzo

    Telefono: 0407792438

Orario al pubblico :

  • lunedi 10:00-12:00
  • martedì 10:00-12:00
  • mercoledì 10:00-12:00
  • giovedì 10:00-12:00
  • venerdì 10:00-12:00

Attività svolte

Recupero dei crediti giudiziari (spese processuali, pene pecuniarie, sanzioni pecuniarie processuali) derivanti da procedimenti civili e penali. In ambito penale, a seguito dell’entrata in vigore a decorrere dal 30/12/2022 del D.Lgs. 150/2022 (cd. Riforma Cartabia), con riferimento ai reati commessi in data successiva all’entrata in vigore della norma la competenza dell’ufficio sarà limitata al recupero delle spese processuali e delle sanzioni pecuniarie processuali. Dal 23 gennaio 2017, data di attivazione della Convenzione con Equitalia Giustizia S.p.A, la quantificazione, l'iscrizione a ruolo e la riscossione dei crediti di giustizia a favore dell’Erario, è delegata a Equitalia Giustizia S.p.A. L'ufficio recupero crediti svolge le attività di preparazione della documentazione processuale necessaria alla determinazione del credito, di trasmissione degli atti a Equitalia Giustizia, nonché di monitoraggio della riscossione dei crediti;

Iscrizione al casellario giudiziale dell’avvenuto pagamento delle pene pecuniarie;

Emissione dei provvedimenti di sgravio e sospensione dei carichi a ruolo;

Adempimenti conseguenti ad istanze di remissione del debito, riabilitazione, rilascio passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio.

Per chiarimenti sulle cartelle esattoriali notificate a cura dell’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione), è possibile presentarsi personalmente in ufficio (dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e il lunedì e il mercoledì – su prenotazione – anche il pomeriggio dalle 14:00 alle 16:00), nonché inviare e-mail, unitamente a fotocopia della documentazione ricevuta e di un documento di identità, all’indirizzo e-mail: recupero.crediti.tribunale.trieste@giustizia.it

Altre informazioni

Equitalia Giustizia è una società per azioni incaricata della gestione dei crediti di giustizia (art. 1 co. 367 della legge  244/2007). 
Le modalità di svolgimento del servizio sono regolate dalla Convenzione con il Ministero della Giustizia del 23 settembre 2010 (rinnovata il 28/12/2017). Tale Convenzione si applica ai crediti relativi alle spese e alle pene pecuniarie conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti esecutivi, nonché alle spese relative al mantenimento in carcere per condanne per le quali sia cessata l'espiazione della pena.
 Sulla base della documentazione trasmessa dagli uffici giudiziari, Equitalia Giustizia deve:

acquisire i dati anagrafici dei debitori;

quantificare ed iscrivere a ruolo il credito;

trasmettere la minuta di ruolo all’agente della riscossione che ha il compito di curare le successive procedure per la riscossione.

Per quanto riguarda il contributo unificato, prima dell'iscrizione a ruolo Equitalia Giustizia notifica al debitore un invito a pagare entro 30 giorni, decorrenti dalla notifica dell’atto, con modello PagoPA oppure Mod. F23 il cui fac-simile viene allegato all’invito. Il pagamento dovrà essere effettuato presso gli agenti della riscossione, sportelli bancari o postali, indicando i codici riportati nel fac-simile allegato all’invito.
In caso di mancata adesione a questo invito, Equitalia Giustizia procede alla notifica del conseguente provvedimento sanzionatorio, nonché all'iscrizione a ruolo sia del contributo unificato che della sanzione.
È possibile richiedere l'annullamento e/o la sospensione della cartella di pagamento, nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge 228/2012, art. 1, commi 537-543, tramite i moduli presenti presso l’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione),  disponibili anche on-line nel relativo sito web: www.agenziaentrateriscossione.gov.it

Rateizzazione delle spese di giustizia
A seguito delle competenze attribuite ad Agenzia delle Entrate Riscossione le istanze di rateizzazione riguardanti somme iscritte a ruolo per spese processuali devono essere indirizzate direttamente alle sedi locali degli agenti della riscossione.
Nell'istanza devono essere documentate le condizioni economiche disagiate.
La relativa modulistica si può reperire presso i singoli agenti della riscossione o nel sito web.
In presenza di spese processuali e pene pecuniarie, si ricorda che si può chiedere la rateizzazione solo per le prime (spese processuali).
Le sanzioni pecuniarie processuali (es.: testimoni non comparsi in udienza e rigetto ricorso in Cassazione con relativa condanna a favore della Cassa Ammende) sono equiparate alle pene pecuniarie, e pertanto non sono rateizzabili.

Rateizzazione delle pene pecuniarie
È possibile chiedere la rateizzazione del pagamento delle pene pecuniarie al giudice procedente, prima dell'emissione del provvedimento di condanna, in presenza di condizioni economiche disagiate. La richiesta può essere proposta depositando, nella competente cancelleria penale, apposita istanza motivata e corredata della documentazione che dimostri le disagiate condizioni economiche (es.: dichiarazione dei redditi, certificazione ISEE, ecc...).
Successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento di condanna, sempre in presenza di disagiate condizioni economiche, la richiesta di rateizzazione deve essere rivolta al Magistrato di Sorveglianza del luogo di residenza o di domicilio del richiedente. Alla domanda presentata all'ufficio di sorveglianza deve essere allegata tutta la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato e quanto richiesto.

Remissione del debito
Art. 6 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 Testo Unico in materia di spese di giustizia - Art. 106 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.
Su richiesta dell'interessato può essere rimesso il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento in carcere a condizione che si trovi in disagiate condizioni economiche e:

se non è stato detenuto o internato: abbia tenuto una regolare condotta in libertà;

se è stato detenuto o internato: abbia tenuto in istituto una regolare condotta.

La pena espiata in regime alternativo al carcere è equiparata alla pena detentiva.
Attraverso la remissione del debito lo Stato, in presenza di certe condizioni, rinuncia alla riscossione dei crediti nei confronti dei condannati per le spese processuali e di mantenimento in carcere.
La remissione non è possibile invece su pene pecuniarie (multe e ammende) e su sanzioni processuali pecuniarie (Cassa Ammende).
La domanda deve essere presentata al Magistrato di Sorveglianza competente e cioè:

se l'interessato è detenuto o internato, al Magistrato di Sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto in cui il soggetto si trova ristretto al momento della richiesta;

se l'interessato è in stato di libertà, al Magistrato di Sorveglianza del luogo di residenza anagrafica o, comunque, del domicilio del richiedente.

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