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Adozione di persona maggiorenne

COS'È

L’adozione di persona maggiorenne è il procedimento previsto dalla legge che consente a un soggetto di età superiore ai diciotto anni di essere adottato.

L’adozione produce effetti giuridici rilevanti nei rapporti tra adottante e adottato: l’adottato assume il cognome dell’adottante, aggiungendolo al proprio, e acquista nei suoi confronti i diritti e i doveri propri del rapporto di filiazione, inclusi i diritti successori, nei limiti e secondo le modalità previste dal Codice civile.

Il procedimento si svolge davanti al Tribunale competente secondo le forme stabilite dalla legge.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Artt. 291 e segg. cod. civ. come modificati dalla Legge 04/05/1983 n.184.

CHI PUO'RICHIEDERLO

L’adozione di persona maggiorenne può essere richiesta da chi abbia compiuto i 35 anni di età. Il Tribunale può autorizzare l’adozione anche se l’adottante ha compiuto almeno 30 anni, qualora ricorrano giustificati motivi.

Tra adottante e adottando deve intercorrere una differenza di età non inferiore a diciotto anni, salvo eccezioni come stabilito dalla sentenza n. 5/2024 della Corte Costituzionale (vedasi pdf allegato).

L’adozione di persona maggiorenne non è ammessa per chi abbia discendenti, salvo i casi eccezionali previsti dalla legge e valutati dal Tribunale.

È necessario il consenso:

  1. dell’adottante e del suo eventuale coniuge, se non legalmente separato;
  2. dell’adottando e del suo eventuale coniuge, se non legalmente separato;
  3. dei figli dell’adottante, ove esistenti e nei casi ammessi;
  4. dei genitori dell’adottando.

Restano fermi i requisiti e le condizioni stabiliti dagli articoli 291 e seguenti del Codice civile.

DOCUMENTI NECESSARI

Alla domanda devono essere allegati:

  1. Attestazione di pagamento del contributo unificato di € 98,00 e dei diritti forfettari di € 27,00, da effettuarsi esclusivamente tramite la piattaforma pagoPA, indicando nella causale: “Adozione maggiorenne” (con il cognome e nome del ricorrente). Il pagamento può essere effettuato tramite il Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia, attraverso il link o il QR Code presenti nella pagina; 
  2. Atto integrale di nascita dell’adottante (in carta libera);
  3. Certificato di residenza dell’adottante (in carta libera);
  4. Stato di famiglia dell’adottante (in carta libera);
  5. Atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva attestante che l’adottante non ha discendenti, nei termini di legge;
  6. Dichiarazione sostitutiva o atto di notorietà attestante che l’adottando non è stato adottato da altra persona;
  7. Atto di nascita dell’adottando (in carta libera);
  8. Stato di famiglia dell’adottando (in carta libera);
  9. Certificato di morte dei genitori dell’adottando, se deceduti (in carta libera).

Il ricorso, diretto al Presidente del Tribunale, deve contenere la richiesta di fissazione dell’udienza per la comparizione personale delle parti e per la prestazione dei consensi prescritti dalla legge (dell’adottante e dell’adottando e dei coniugi dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati).

COSTI

Vedi sopra

COMPETENZA

È competente il Tribunale del luogo di residenza dell’adottante.

ASSISTENZA DEL DIFENSORE

Per il procedimento in oggetto è necessaria l’assistenza di un difensore.

Lista degli allegati

Allegati

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Sopra il QR Code per procedere al pagamento del contributo unificato € 98,00 e il diritto forfettario di € 27,00.

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