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Contrarre matrimonio prima dei 300 giorni

COS'È

In caso di annullamento del matrimonio o di divorzio, la donna non può, di regola, contrarre nuovo matrimonio prima che siano decorsi trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio.

Prima del decorso di tale termine, l’interessata può presentare ricorso al Tribunale affinché sia autorizzata alla celebrazione del matrimonio. Il Tribunale, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, può concedere l’autorizzazione qualora sia inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza ovvero risulti, da sentenza passata in giudicato, che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 89 c.c.

CHI PUO' RICHIEDERLO

L'assistenza di un difensore è facoltativa per il procedimento in oggetto.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione
Piano terra – stanza 101

Per eventuali chiarimenti o per fissare un appuntamento per il deposito, è necessario contattare telefonicamente l’Ufficio al numero 040 7792462.

Orari di reperibilità telefonica:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

COSTI

È dovuto il contributo unificato di € 98,00 e il diritto forfettario di € 27,00.

Entrambi i pagamenti sono da effettuare telematicamente con sistema pagoPA. Si può utilizzare il link sottostante oppure il QR Code presente nella pagina.

 

Lista dei link

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Sopra il QR Code per procedere al pagamento del contributo unificato € 98,00 e il diritto forfettario di € 27,00.

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