La riabilitazione da protesto è un provvedimento che consente al debitore protestato di eliminare gli effetti negativi derivanti da tale atto.
Si tratta di un decreto emanato dal Tribunale su richiesta (istanza) del debitore, ma può essere ottenuto solo al verificarsi di precise condizioni. In particolare, il debitore deve aver prima adempiuto all’obbligazione per cui è stato protestato (cioè deve aver pagato il debito) e deve essere trascorso almeno un anno dalla data dell’ultimo protesto.
La competenza a decidere sulla richiesta spetta al Tribunale del luogo in cui il protesto è stato levato.
Una volta ottenuto il decreto di riabilitazione, il debitore può chiedere la cancellazione del protesto dal registro informatico dei protesti tenuto dalla Camera di Commercio. Questo comporta il venir meno della pubblicità negativa legata al protesto, con effetti favorevoli sulla reputazione creditizia del soggetto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 17 legge n. 108/1996, come modificato dall’art. 3 legge 235/2000.
CHI PUO' RICHIEDERLO
Può richiedere la riabilitazione ogni soggetto, persona fisica o giuridica, che abbia subito il protesto di un assegno o di una cambiale, purché:
- sia stato effettuato il pagamento integrale del debito, comprensivo di:
- importo del titolo
- spese di protesto
- interessi legali
- penale del 10% (solo per assegni)
- sia decorso almeno un anno dalla data dell’ultimo protesto, senza che nel frattempo siano stati elevati ulteriori protesti;
- la domanda sia presentata al Tribunale competente per il luogo in cui il protesto è stato levato.
Per le cambiali pagate entro un anno dal protesto, è possibile ottenere la cancellazione dal registro informatico dei protesti senza necessità di decreto di riabilitazione.
L’assistenza di un difensore non è obbligatoria.
È possibile richiedere la riabilitazione con un’unica istanza per più protesti, purché:
- sia trascorso almeno un anno dall’ultimo protesto;
- non vi siano stati ulteriori protesti successivi.
Non è ammessa la riabilitazione parziale riferita solo ad alcuni titoli.
DOVE SI RICHIEDE
Tribunale di Trieste
Cancelleria Volontaria Giurisdizione
Piano terra – stanza 101
Orari di apertura al pubblico per il deposito del ricorso:
- Lunedì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
- Martedì: dalle ore 11:00 alle ore 13:00
- Mercoledì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
- Giovedì: dalle ore 11:00 alle ore 13:00
- Venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Per eventuali chiarimenti o per fissare un appuntamento per il deposito, è necessario contattare telefonicamente l’Ufficio al numero 040 7792462.
DOCUMENTI NECESSARI
Alla domanda di riabilitazione devono essere allegati:
- Istanza di riabilitazione presente nella sezione “allegati” debitamente compilata e sottoscritta.
- Documento di identità e codice fiscale del richiedente (e dell’eventuale delegato). In caso di persona giuridica, è necessaria anche una visura camerale aggiornata che attesti i poteri di firma.
- Titolo protestato (assegno o cambiale)
- preferibilmente in originale con atto di protesto;
- in alternativa, è sufficiente una copia;
- in caso di smarrimento, è necessaria una dichiarazione o denuncia di smarrimento.
- Visura dei protesti rilasciata dalla Camera di Commercio, aggiornata (recente).
- Prova del pagamento del debito mediante quietanza liberatoria del beneficiario:
- deve attestare l’avvenuto pagamento dell’importo, delle spese, degli interessi e (per assegni) della penale del 10%;
- non è sufficiente il semplice timbro “pagato” sul titolo.
COME SI SVOLGE
Il provvedimento di riabilitazione è accordato con decreto del Presidente del Tribunale o di un suo delegato.
L’interessato dovrà recarsi in cancelleria per ritirare il provvedimento da presentare in Camera di commercio per ottenere la cancellazione del protesto.
In caso di diniego della riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale, l’interessato può presentare ricorso in Corte d’Appello entro 30 giorni dalla comunicazione del rigetto.
L'istanza deve essere depositata in cancelleria in modalità cartacea.
COSTI
Pagamento del contributo unificato (98,00 euro) e diritti di Cancelleria (27,00 euro) da effettuarsi a mezzo Pago PA tramite il link presente negli allegati o tramite il QR Code presente nella pagina. Inoltre, è necessaria una marca da bollo da € 11,79 per copia conforme del provvedimento di cancellazione