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Atti di stato civile

Si tratta di procedure che permettono al cittadino di intervenire su un atto di stato civile (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte) quando riscontra un problema.

Nel caso di semplici errori materiali di scrittura o di discrepanze tra i dati riportati nell’atto e quelli risultanti da altri documenti ufficiali, è possibile presentare un’istanza direttamente all’ufficio di stato civile competente, che provvederà alla correzione.

Il Tribunale non è mai competente in caso di cambiamento di nome o cognome, poiché la competenza spetta alla Prefettura.

Quando invece il problema è di diversa natura e riguarda aspetti più complessi o personali — propri o di un familiare — il cittadino deve rivolgersi al Tribunale competente per territorio. In particolare, il ricorso va presentato al Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale l’atto è registrato o presso cui si richiede l’adempimento.

In particolare, il cittadino può richiedere:

la rettifica di un atto di stato civile;

la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito;

la formazione di un atto omesso;

la cancellazione di un atto indebitamente iscritto o trascritto nei registri.

Può inoltre proporre opposizione:

al rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile di ricevere, in tutto o in parte, una dichiarazione o di eseguire trascrizioni, annotazioni o altri adempimenti;

alla correzione effettuata dall’Ufficiale di Stato Civile.

Normativa di riferimento

artt. 95/101 del D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 “Nuovo ordinamento stato civile” (titolo XI: procedure giudiziali di rettificazione e di correzione) e ss.mm.ii.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

  • Il cittadino, italiano o non italiano, maggiorenne e minorenne (in quest’ultimo caso mediante il/i proprio/i rappresentante/i legale/i) che ha l’esigenza, di eliminare qualsiasi difformità esistente tra la situazione di fatto e un atto di Stato Civile (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte) a lui relativo o relativo ad un proprio familiare di minore età, personalmente, senza l’assistenza di un difensore (tranne casi eccezionali);
  • il Comune presso il quale l’atto è iscritto o trascritto;
  • il Procuratore della Repubblica.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione
Piano terra – stanza 101

Orari di apertura al pubblico per il deposito delle istanze:

  • Martedì: dalle ore 11:00 alle ore 13:00
  • Mercoledì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00
  • Giovedì: dalle ore 11:00 alle ore 13:00
  • Venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Per eventuali chiarimenti o per fissare un appuntamento per il deposito, è necessario contattare telefonicamente l’Ufficio al numero 040 7792462.

Orari di reperibilità telefonica:
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00

COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI
Il ricorrente deve depositare apposita istanza (vedi modulistica in allegato) unitamente alla seguente documentazione:

  • copia del documento d'identità
  • copia integrale dell'atto di cui si chiede la correzione/rettifica rilasciata dal Comune
  • documentazione comprovante l’errore
  • eventuale certificazione dell’ambasciata attestante la difformità
  • se il ricorso è richiesto per minori deve essere presentato e firmato da entrambi i genitori
  • ricevuta di versamento dei diritti di cancelleria pari a € 27,00 (il ricorso per la formazione dell’atto di nascita consta anche del pagamento del contributo unificato di € 98,00).

I relativi certificati devono essere rilasciati dal Comune di competenza in originale e hanno validità 6 mesi.

A seguito del deposito dell’istanza, viene nominato un Giudice relatore che acquisisce il parere del Pubblico Ministero. Successivamente, il Giudice relatore emette un decreto, che viene nuovamente trasmesso al Pubblico Ministero per il visto.

Decorso il termine di dieci giorni dal visto, la Cancelleria trasmette copia del decreto al Comune competente, che provvede alle necessarie annotazioni o rettifiche.

Il procuratore della Repubblica può, in ogni tempo, promuovere, d'ufficio, le stesse procedure.

COSTI

Marca da bollo da € 27,00 (il ricorso per la formazione dell’atto di nascita consta anche del pagamento del contributo unificato di € 98,00) a mezzo PagoPA attraverso il link sottostante o QR Code

Lista degli allegati

Allegati

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Sopra il QR Code per procedere al pagamento del contributo unificato € 98,00 e il diritto forfettario di € 27,00.

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