Gli interpreti, i traduttori e i periti nominati dall’Autorità giudiziaria svolgono attività di ausilio al magistrato e, per l’incarico espletato, hanno diritto alla liquidazione del compenso secondo quanto previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico in materia di spese di giustizia. Agli ausiliari del magistrato spettano l’onorario, l’eventuale indennità di viaggio e di soggiorno, le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento dell’incarico. Gli onorari possono essere fissi, variabili o determinati a tempo.
Per ottenere il pagamento, l’interessato deve presentare apposita istanza di liquidazione all’ufficio giudiziario presso il quale ha svolto l’incarico, indicando i dati del procedimento, l’attività svolta, l’importo richiesto, i dati fiscali e le coordinate bancarie per l’accredito. Alla domanda devono essere allegati, ove necessari, il provvedimento di nomina o conferimento dell’incarico, la documentazione relativa all’attività espletata, eventuali giustificativi delle spese sostenute e ogni ulteriore documento richiesto dall’ufficio competente. La prassi degli uffici giudiziari prevede spesso il deposito dell’istanza tramite la piattaforma ministeriale dedicata alle spese di giustizia oppure secondo le modalità indicate dal singolo ufficio.
La richiesta di liquidazione deve essere presentata entro 100 giorni dal compimento delle operazioni peritali, di traduzione o di interpretariato. Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dal diritto alla liquidazione degli onorari e delle spese relative all’incarico svolto, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 115/2002.
A seguito della presentazione dell’istanza, il magistrato provvede con decreto di liquidazione. I soggetti titolari di partita IVA dovranno emettere fattura elettronica secondo le modalità previste, riportando nella causale i riferimenti del procedimento e allegando, se richiesto, il decreto di liquidazione.