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Richiesta informazioni e copie

Cos’è

Le parti del procedimento penale dibattimentale, l’imputato e i rispettivi difensori possono richiedere informazioni e copie degli atti depositati, secondo quanto previsto dall’art. 116 c.p.p.

Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere, a proprie spese, il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti, nei casi e con le modalità previste dalla legge. La richiesta può essere soggetta alla valutazione e all’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria competente, in relazione alla fase del procedimento, alla natura degli atti richiesti e alla posizione del richiedente.

Non possono essere fornite a soggetti estranei al processo informazioni su procedimenti penali pendenti, in ragione delle esigenze di riservatezza, tutela dei dati personali e corretto svolgimento dell’attività processuale. Il cittadino che non è parte del processo può ottenere informazioni o copie di atti solo qualora dimostri uno specifico interesse e previa eventuale autorizzazione del giudice titolare del procedimento.

Se il fascicolo o gli atti richiesti sono disponibili in formato digitale, può essere richiesto il rilascio di copia informatica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle indicazioni dell’ufficio.

Normativa di riferimento

Art. 116 c.p.p.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico in materia di spese di giustizia, artt. 267 e seguenti.
Artt. 269 e 269-bis D.P.R. 115/2002, in materia di diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo e trasmissione telematica nel procedimento penale.

Chi può richiederlo

Possono richiedere informazioni o copie degli atti:

  • l’imputato;
  • il difensore dell’imputato;
  • le altre parti processuali e i rispettivi difensori;
  • il soggetto non parte del processo, solo in presenza di un interesse specifico, da indicare in apposita istanza motivata, e previa eventuale autorizzazione del giudice competente.

Dove si richiede

Procedimenti penali dibattimentali non definiti

Per i fascicoli non definiti, cioè relativi a procedimenti ancora pendenti davanti al giudice del dibattimento, la richiesta deve essere indirizzata alla Cancelleria Dibattimento Penale.

La richiesta può essere trasmessa alla PEC:

dibattimento.tribunale.trieste@giustiziacert.it

Rientrano in questa categoria, ad esempio, i procedimenti ancora in corso, rinviati ad altra udienza o comunque non ancora definiti con provvedimento conclusivo.

Procedimenti penali dibattimentali definiti

Per i fascicoli definiti, cioè relativi a procedimenti già conclusi nella fase dibattimentale, la richiesta deve essere indirizzata all’ufficio Post Dibattimento Penale.

La richiesta può essere trasmessa alla PEC:

penale.tribunale.trieste@giustiziacert.it

Rientrano in questa categoria, ad esempio, le richieste relative a fascicoli già definiti con sentenza o altro provvedimento conclusivo della fase dibattimentale.

Come si richiede e documenti necessari

La richiesta deve essere presentata mediante apposito modulo o istanza scritta, indicando in modo chiaro:

  • dati del richiedente;
  • qualità del richiedente, ad esempio imputato, difensore, parte processuale o soggetto interessato;
  • numero di R.G.N.R., se conosciuto;
  • numero di R.G. Dibattimento, se conosciuto;
  • nome dell’imputato;
  • giudice titolare del procedimento, se conosciuto;
  • atti di cui si chiede copia;
  • tipologia di copia richiesta: semplice, autentica, cartacea o digitale;
  • eventuale richiesta con urgenza, ove prevista;
  • recapito telefonico, e-mail o PEC.

Alla richiesta devono essere allegati, ove necessari:

  • documento di identità del richiedente;
  • nomina o delega del difensore;
  • eventuale documentazione attestante l’interesse alla richiesta, se il richiedente non è parte del processo;
  • eventuale ricevuta di pagamento dei diritti di copia, secondo le indicazioni dell’ufficio;
  • eventuale marca da bollo o pagamento telematico, nei casi previsti per copie autentiche, certificati o altri atti soggetti a imposta.

Il pagamento dei diritti, delle marche e degli eventuali importi dovuti avviene secondo le modalità telematiche previste dal sistema PagoPA o secondo le indicazioni fornite dall’ufficio competente.

COSTI

Il costo varia a seconda del numero di pagine dell'atto e della tipologia di richiesta.

Per le  copie degli atti  in formato digitale è dovuto il diritto forfettizzato nella misura € 25,00 ove avvenga mediante riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD) o di € 8,00 per ogni trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)..

 

TEMPI

La copia di atti in formato analogico viene rilasciata mediamente entro due giorni, se richiesta con urgenza, o entro cinque giorni, se richiesta senza urgenza.

Per le copie di atti in formato digitale, pur non essendo prevista l’urgenza, il rilascio avviene mediamente entro due massimo cinque giorni.

Lista degli allegati

Allegati

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