Cos’è
Le parti del procedimento penale dibattimentale, l’imputato e i rispettivi difensori possono richiedere informazioni e copie degli atti depositati, secondo quanto previsto dall’art. 116 c.p.p.
Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere, a proprie spese, il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti, nei casi e con le modalità previste dalla legge. La richiesta può essere soggetta alla valutazione e all’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria competente, in relazione alla fase del procedimento, alla natura degli atti richiesti e alla posizione del richiedente.
Non possono essere fornite a soggetti estranei al processo informazioni su procedimenti penali pendenti, in ragione delle esigenze di riservatezza, tutela dei dati personali e corretto svolgimento dell’attività processuale. Il cittadino che non è parte del processo può ottenere informazioni o copie di atti solo qualora dimostri uno specifico interesse e previa eventuale autorizzazione del giudice titolare del procedimento.
Se il fascicolo o gli atti richiesti sono disponibili in formato digitale, può essere richiesto il rilascio di copia informatica, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalle indicazioni dell’ufficio.
Normativa di riferimento
Art. 116 c.p.p.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico in materia di spese di giustizia, artt. 267 e seguenti.
Artt. 269 e 269-bis D.P.R. 115/2002, in materia di diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo e trasmissione telematica nel procedimento penale.
Chi può richiederlo
Possono richiedere informazioni o copie degli atti:
- l’imputato;
- il difensore dell’imputato;
- le altre parti processuali e i rispettivi difensori;
- il soggetto non parte del processo, solo in presenza di un interesse specifico, da indicare in apposita istanza motivata, e previa eventuale autorizzazione del giudice competente.
Dove si richiede
Procedimenti penali dibattimentali non definiti
Per i fascicoli non definiti, cioè relativi a procedimenti ancora pendenti davanti al giudice del dibattimento, la richiesta deve essere indirizzata alla Cancelleria Dibattimento Penale.
La richiesta può essere trasmessa alla PEC:
dibattimento.tribunale.trieste@giustiziacert.it
Rientrano in questa categoria, ad esempio, i procedimenti ancora in corso, rinviati ad altra udienza o comunque non ancora definiti con provvedimento conclusivo.
Procedimenti penali dibattimentali definiti
Per i fascicoli definiti, cioè relativi a procedimenti già conclusi nella fase dibattimentale, la richiesta deve essere indirizzata all’ufficio Post Dibattimento Penale.
La richiesta può essere trasmessa alla PEC:
penale.tribunale.trieste@giustiziacert.it
Rientrano in questa categoria, ad esempio, le richieste relative a fascicoli già definiti con sentenza o altro provvedimento conclusivo della fase dibattimentale.
Come si richiede e documenti necessari
La richiesta deve essere presentata mediante apposito modulo o istanza scritta, indicando in modo chiaro:
- dati del richiedente;
- qualità del richiedente, ad esempio imputato, difensore, parte processuale o soggetto interessato;
- numero di R.G.N.R., se conosciuto;
- numero di R.G. Dibattimento, se conosciuto;
- nome dell’imputato;
- giudice titolare del procedimento, se conosciuto;
- atti di cui si chiede copia;
- tipologia di copia richiesta: semplice, autentica, cartacea o digitale;
- eventuale richiesta con urgenza, ove prevista;
- recapito telefonico, e-mail o PEC.
Alla richiesta devono essere allegati, ove necessari:
- documento di identità del richiedente;
- nomina o delega del difensore;
- eventuale documentazione attestante l’interesse alla richiesta, se il richiedente non è parte del processo;
- eventuale ricevuta di pagamento dei diritti di copia, secondo le indicazioni dell’ufficio;
- eventuale marca da bollo o pagamento telematico, nei casi previsti per copie autentiche, certificati o altri atti soggetti a imposta.
Il pagamento dei diritti, delle marche e degli eventuali importi dovuti avviene secondo le modalità telematiche previste dal sistema PagoPA o secondo le indicazioni fornite dall’ufficio competente.
COSTI
Il costo varia a seconda del numero di pagine dell'atto e della tipologia di richiesta.
Per le copie degli atti in formato digitale è dovuto il diritto forfettizzato nella misura € 25,00 ove avvenga mediante riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD) o di € 8,00 per ogni trasmissione con modalità telematica (tramite posta elettronica, posta elettronica certificata o portali)..
TEMPI
La copia di atti in formato analogico viene rilasciata mediamente entro due giorni, se richiesta con urgenza, o entro cinque giorni, se richiesta senza urgenza.
Per le copie di atti in formato digitale, pur non essendo prevista l’urgenza, il rilascio avviene mediamente entro due massimo cinque giorni.